Polizza RC professionale: la Cassazione boccia la clausola "anti-ammissione"

Pubblicato il 9 agosto 2026 alle ore 17:23

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla, per contrasto con gli artt. 1175, 1375 e 1914 c.c. e con i principi di correttezza, buona fede e salvataggio che governano l'esecuzione del contratto, la clausola delle condizioni generali di polizza che subordina l'operatività della garanzia al fatto che l'assicurato non ammetta, neppure quando effettivamente sussistente, la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché tale pattuizione impone all'assicurato una condotta contraria ai doveri di lealtà e cooperazione, lo induce a resistere inutilmente alle pretese del danneggiato aggravando il pregiudizio e collega la perdita del diritto all'indennizzo ad un comportamento privo di efficacia pregiudizievole nei confronti dell'assicuratore.” (Cassazione civile sez. III, 21/07/2026, n. 23739)

Il caso

Il caso che oggi andiamo ad esaminare trae origine dalla ristrutturazione di uno Studio Dentistico, in cui veniva prevista l’installazione anche di un impianto di riscaldamento-condizionamento, risultato inidoneo allo scopo. Nessun accordo stragiudiziale veniva trovato dalle parti, sebbene in fase di accertamento tecnico preventivo si accertava la corresponsabilità, per la sussistenza di vizi e difetti di "carattere sia esecutivo che progettuale", nella pari misura del 50% in capo al professionista ed all’impresa.

Il committente agiva in giudizio nei confronti dell’impresa appaltatrice e nei confronti del professionista, chiedendo la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di primo grado accoglieva solo in parte le domande dell’attore, condannando l’impresa “a risarcire il danno cagionato all’attrice” ed il progettista a manlevare quest’ultima in ragione del riconoscimento di responsabilità “in ragione di un errore commesso in sede di progettazione, consistito nel sottodimensionamento dell'impianto, ritenuto causa del suo malfunzionamento…

La decisione del Tribunale si fondava su un erroneo presupposto: l'ipotesi di esclusione della copertura costituita dall'ammissione di responsabilità da parte dell'assicurato.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello che rigettava la domanda di garanzia svolta dal progettista, in virtù della clausola di polizza che prevedeva: "È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità".

Il progettista ricorreva, quindi, in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato nulla la clausola contrattuale che subordina l’operatività della copertura assicurativa a patto che l'assicurato non ammetta, seppur sussistente, la propria responsabilità verso il terzo danneggiato.

Due sono i profili di nullità sui quali la Corte ha fondato la propria decisione.

Il primo profilo di nullità riguarda nello specifico la contrarietà alla norma imperativa di buona fede contrattuale di cui all’art. 1375 cod. civ, costringendo l’assicurato a negare la propria responsabilità invece sussistente.

Tale clausola impone all’assicurato di tenere una condotta contraria a principi inderogabili, “dal momento che l'intero sistema del diritto delle obbligazioni è connotato dalla regola per cui il debitore è tenuto ad ammettere correttamente e a adempiere sollecitamente la propria obbligazione, e non a negarla.”, afferma la Corte.

Altro aspetto rilevante è il principio di solidarietà, fondato sull’art. 2 Cost., che in ambito contrattuale impone a ciascuna delle parti “il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.”

Rilevato che il principio di buona fede oggettiva costituisce un criterio legale di determinazione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, si deve ritenere la clausola contrattuale in esame affetta da nullità, per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., non potendosi imporre all'assicurato di scegliere se negare la sua responsabilità, e quindi conservare il diritto all'indennizzo, ovvero ammettere la responsabilità, così perdendo l'indennizzo; ciò incentiverebbe l'adozione di condotte palesemente in contrasto con i doveri costituzionali di solidarietà sociale.

Sotto altro profilo la nullità è stata dichiarata anche in relazione all’art. 1914 cod. civ., concernente la contrarietà della clausola in esame agli obblighi di salvataggio; l’assicurato, nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo di compiere quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

La Corte afferma infatti che prevedere una clausola secondo cui “l'assicurato non possa ammettere la propria responsabilità, impedisce allo stesso di adempiere gli obblighi posti a suo carico dal richiamato art. 1914 cod. civ.” con un aggravio di costi nei suoi confronti che possono superare il massimale assicurato.

La Corte aggiunge un ulteriore elemento decisivo: la confessione resa dall’assicurato rimane una prova liberamente apprezzabile dal giudice, non producendo alcun valore di prova piena né nei confronti dell’assicurato e tanto meno nei confronti dell’assicurazione.

Il principio di diritto

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è limpido: devono considerarsi nulle le clausole contrattuali che incentivano l’elusione di principi di diritto e di norme imperative fondati sulla buona fede e sulla solidarietà contrattuale.  

 

Avv. Alessia Sansone

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